mercoledì 6 giugno 2012

sentenza n. 11545 del 23 marzo 2012 della Corte di Cassazione


Una recente sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione estende i confini della configurabilità del reato di esercizio abusivo di una professione.
“Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolamente abilitato“.
Questo è il principio di diritto affermato dalla sentenza n. 11545 del 23 marzo 2012 della Corte di Cassazione.

Tale principio dovrebbe essere affermato anche nello svolgimento abusivo dell'attività di agente immobiliare

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