Una recente sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte
di Cassazione estende i confini della configurabilità del reato di esercizio
abusivo di una professione.
“Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma
dell’art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in
essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via
esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di
atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente
individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo
stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità
e (almeno minimale) organizzazione, da creare in assenza di chiare indicazioni
diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto
regolamente abilitato“.
Questo è il principio di diritto affermato dalla sentenza n.
11545 del 23 marzo 2012 della Corte di Cassazione.
Tale principio dovrebbe essere affermato anche nello svolgimento abusivo dell'attività di agente immobiliare
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